Diritto Civile Aggiornato al 17 Settembre 2026

Chi paga il notaio nella compravendita immobiliare? (Art. 1475 Codice Civile)

Analisi giuridica dei doveri di spesa tra venditore e compratore e validità di patti contrattuali contrari.

Risposta Diretta & Normativa di Riferimento (Articolo 1475 del Codice Civile)

In base all'articolo 1475 del Codice Civile italiano, le spese del contratto di compravendita e le altre accessorie (onorario del notaio, imposte di registro, trascrizione ipotecaria e voltura catastale) sono inderogabilmente a carico dell'acquirente, se non è stato pattuito diversamente. Il venditore deve invece farsi carico delle spese per la cancellazione dell'eventuale precedente ipoteca, per le sanatorie edilizie e per la redazione dell'APE.

Pubblicità Verificata

Tabella Ufficiale di Costi ed Imposte (2026)

Voce / Tributo Aliquota o Importo Medio Riferimento di Legge
Parcella Notaio per il Rogito A carico dell'Acquirente Norma dispositiva ex art. 1475 c.c.
Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale A carico dell'Acquirente Tributi collegati al trasferimento patrimoniale
Cancellazione Ipoteca Precedente A carico del Venditore Obbligo di consegnare il bene libero da pesi
Attestato Prestazione Energetica (APE) A carico del Venditore Obbligatorio per la validità della vendita
Parcella Notaio per l'Atto di Mutuo A carico dell'Acquirente Atto finanziario richiesto dal compratore

Vuoi calcolare il preventivo esatto per il tuo immobile?

Usa il nostro calcolatore di rogito e imposte prima casa aggiornato.

Apri Calcolatore Rogito →

Iter Procedurale Passo per Passo

1

Pattuizione nel contratto preliminare (compromesso)

Verificare che non vi siano clausole atipiche sulla divisione delle spese.

2

Nomina del notaio rogante

L'acquirente comunica all'agenzia o al venditore lo studio notarile prescelto.

3

Saldo delle competenze al rogito

L'acquirente versa la somma preventivata al momento della firma dell'atto.

Domande Frequenti

Il venditore e l'acquirente possono accordarsi per dividere le spese notarili?

Sì. L'art. 1475 c.c. è una norma dispositiva e ammette il patto contrario: le parti possono concordare per iscritto nel preliminare che le spese siano divise a metà o a carico del venditore.